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Sez. 3, Sentenza n. 12501 del 21/09/2000 (Rv. 540332 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Personale della scuola - Danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni - Responsabilità - Limiti - Portata - Sostituzione dell'amministrazione nell'obbligazione risarcitoria e nella legittimazione passiva degli insegnanti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540332-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

Il disposto dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ha innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. Ed infatti, sotto il primo aspetto, ha limitato la responsabilità del detto personale ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza; sotto il secondo aspetto, invece, ha previsto, la "sostituzione" dell'amministrazione al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti.

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)