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Sez. L, Sentenza n. 7611 del 23/12/1983 (Rv. 432226 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIDUZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL LAVORO PER EVENTI NON IMPUTABILI AGLI IMPRENDITORI E AGLI OPERAI - INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DELL'INPS - PAGAMENTO - MODALITÀ - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO - DIRITTO A RIMBORSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA - RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE RIVOLTA DAI LAVORATORI DIRETTAMENTE AL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALLA INTEGRALE RETRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432226-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIDUZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL LAVORO PER EVENTI NON IMPUTABILI AGLI IMPRENDITORI E AGLI OPERAI - INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DELL'INPS - PAGAMENTO - MODALITÀ - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO - DIRITTO A RIMBORSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA - RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE RIVOLTA DAI LAVORATORI DIRETTAMENTE AL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALLA INTEGRALE RETRIBUZIONE - CONDIZIONI.*

L'Obbligo della integrazione salariale nel caso di riduzione o sospensione temporanea del lavoro per eventi non imputabili agli imprenditori e agli operai - costituente prestazione previdenziale dovuta nella ricorrenza di determinate condizioni il cui accertamento, da parte di appositi organi amministrativi, è a base della relativa autorizzazione, condizionante il sorgere del diritto alla prestazione e del corrispondente Obbligo (nei limiti temporali dalla stessa indicati) - grava sull'INPS, che, per l'erogazione, si avvale di un meccanismo analogo a quello previsto per gli assegni familiari, e cioè tramite anticipazione da parte del datore di lavoro, avente veste di adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege. Pertanto, il datore di lavoro, che, dopo avere avanzato domanda di ammissione all'integrazione, abbia effettuato delle corresponsioni ai dipendenti senza che sia intervenuta tale autorizzazione, non ha diritto a rimborso nei confronti dell'INPS, mentre i dipendenti non possono chiedere al datore di lavoro l'integrazione salariale per cui non sia stata accolta la domanda di ammissione, salvo il loro diritto all'integrale retribuzione, oltre che al risarcimento del danno per il ritardo, qualora, contestatasi la legittimità della sospensione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, rimanga accertata la insussistenza di una impossibilità temporanea della prestazione dovuta. (V 5508/83, mass n 430443; (V 2938/83, mass n 427854; (V 2829/83, mass n 427746; (V 6130/80, mass n 409878).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 77 art. 2, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 3, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 5, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 8, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 9, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)