diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10824 del 29/10/1998 (Rv. 521311 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Istruzione teorica - Necessità - Previsione di corsi collettivi - Necessità - Esclusione - Istruzione teorica impartita individualmente sul luogo di lavoro - Ammissibilità - Adibizione del lavoratore a turni di lavoro straordinario e notturno - Automatico inadempimento degli obblighi di formazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521311-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro la necessaria istruzione teorica - diversa e distinta da quella impartita induttivamente attraverso la sola esecuzione della prestazione con l'assistenza o la direzione di una persona in grado di correggere gli errori - può essere impartita con le più varie modalità, tenuto conto che il riferimento a "corsi teorici", senz'altra specificazione, non implica che detti corsi debbano essere tenuti in un'aula piuttosto che durante il servizio; ne consegue che, anche ove non risulti la predisposizione di corsi teorici collettivi, occorre verificare se al lavoratore siano state comunque impartite, per il tempo previsto dal progetto di formazione, idonee istruzioni teoriche, senza che, peraltro, l'adibizione del lavoratore, anche da solo e all'inizio del rapporto, in turni di lavoro straordinario e notturno integri di per sè quell'inadempimento degli obblighi di formazione sanzionabile con la conversione del contratto prevista dall'art. 3 D.L. n. 726 del 1984.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)