Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21043 del 13/09/2013 (Rv. 627836 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Cartella esattoriale per sanzione amministrativa - Opposizione per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione - Termine di sessanta giorni ex art. 204 bis cod. strada - Applicazione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 204 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)