Sez. L, Sentenza n. 2151 del 25/02/2000 (Rv. 534421 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Manifestazione di volontà del datore di lavoro univocamente diretta ad interrompere il rapporto - Licenziamento - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Il mancato proseguimento del rapporto per volontà del datore di lavoro integra un licenziamento, essendo quest'ultimo costituito da qualunque manifestazione di volontà datoriale, comunque espressa, anche tacitamente, diretta in modo univoco ad interrompere il rapporto (nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva considerato come licenziamento il provvedimento di una società che aveva disposto la cessazione del distacco di un suo dipendente presso altra società, senza disporre la prosecuzione delle prestazioni lavorative presso la società di provenienza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)