Sez. L, Sentenza n. 4051 del 23/04/1999 (Rv. 525669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Orale - Licenziamento invalido - Fatto giuridico suscettibile di conseguenze concrete pregiudizievoli per il lavoratore - Configurabilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
In relazione ad impresa assoggettata alla disciplina sui licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 108 del 1990, la precisa, univoca, espressa e pubblica manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro di interrompere il rapporto di lavoro, ancorché quando è espressa oralmente non è idonea a configurare un valido licenziamento, rappresenta, tuttavia, un fatto giuridico suscettibile di conseguenze concrete pregiudizievoli per il lavoratore. Ne consegue che qualora questi intenda far accertare in sede arbitrale la nullità e l'inefficacia del licenziamento orale, correttezza e buona fede impongono al datore di lavoro - che malamente ha intimato il recesso - di accettare la procedura arbitrale, ovvero di rifiutarla rendendo, però, noto, almeno in quel momento, il suo intendimento in ordine al valore da attribuire al licenziamento stesso.
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)