Sez. 6, Sentenza n. 8854 del 20/05/1988 Ud. (dep. 30/07/1998) Rv. 212000 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - ACQUISIZIONE | Iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nel prendere notizia dei reati - Possibilità di trarre spunto da una denuncia anonima ai fini della ricerca della "notitia criminis" - Sussistenza.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - ACQUISIZIONE
La disposizione di cui all'art. 333, terzo comma, cod. Proc. Pen., che vieta qualsiasi uso delle denunce anonime, salvo quanto disposto dall'art. 240 dello stesso codice, non esclude che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria - i quali prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse - possano trovare utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una "notitia criminis" può essere legittimamente ricercata e appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 240, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)