Sez. 4, Sentenza n. 30313 del 17/05/2005 Cc. (dep. 10/08/2005) Rv. 232021 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - anonimi | Utilizzabilità - Limiti - Conseguenze.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - anonimi
Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale (salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato; e salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 41 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella quale lo scritto anonimo faccia riferimento alla presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, nel qual caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa). L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis. Tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicchè l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile- a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 108, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)