Sez. 6, Sentenza n. 36003 del 21/09/2006 Cc. (dep. 27/10/2006) Rv. 235279 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI | Attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria inerente alla ricerca della "notitia criminis" Avvio sulla base di una denuncia anonima - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di perquisizione e sequestro.
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Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria aveva legittimamente proceduto alla perquisizione di un'autovettura e al conseguente sequestro di sostanza stupefacente, dopo aver avviato, a seguito di una denuncia anonima, un'indagine sul posto attraverso la quale aveva acquisito la notizia di reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)