Sez. 4, Sentenza n. 4308 del 22/12/1995 Cc. (dep. 27/02/1996) Rv. 204176 - 01
Azione penale - Notizie di reato - Acquisizione | Iniziativa del P.M. e della Polizia Giudiziaria nel prendere notizia dei reati - Possibilità per costoro di trarre spunto da un'informazione anonima - "Notitia criminis" ricercata ed appresa in base alle indicazioni di tale anonimo - Legittimità - Emergenza della "notitia criminis" dall'attività del P.M. o della P.G. - Sussistenza.
Azione penale - Notizie di reato - Acquisizione
L'art. 333, comma terzo, cod. proc. pen., nel prescrivere che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., stabilisce che la denuncia anonima non può valere come "notitia criminis" e non deve, pertanto, essere iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.. Ciò, però, non esclude che il P.M. e la P.G. che, ex art. 330 cod. proc. pen., prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse possano trarre utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una "notitia criminis" può essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 240, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 330, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 333 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)