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Sez. 3, Sentenza n. 2734 del 26/11/1999 Ud. (dep. 07/03/2000) Rv. 215871 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Art. 141 disp. att. cod. proc. pen. - Disciplina generale del procedimento di oblazione - Domanda di oblazione accolta - Determinazione della somma da versare da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215871-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Secondo la disciplina di cui all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda di oblazione, ma è il giudice che, una volta accolta la domanda, deve determinare la somma da versare dandone avviso all'interessato. Infatti in base al criterio cronologico richiamato dall'art. 15 disp. prel. cod. civ. si è determinata l'abrogazione della norma di cui all'art. 162 bis cod. pen. per incompatibilità con la norma posteriore di cui al citato art. 141 disp. att. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 141, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)