Sez. L, Sentenza n. 12830 del 15/06/2005 (Rv. 581774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Impugnazione del licenziamento per violazione dei criteri di scelta e per inosservanza del procedimento di cui all'art. 4 della l. n. 223 del 1991 - Declaratoria di inefficacia del licenziamento per mancata comunicazione dei criteri di scelta alle organizzazioni sindacali - Extrapetizione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Non è ravvisabile il vizio di extrapetizione nel caso in cui, impugnato da parte del lavoratore un licenziamento collettivo anche sotto il profilo del mancato rispetto dei criteri di scelta e altresì posta in dubbio da parte sua la rituale osservanza del procedimento di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 e, in particolare, l'esecuzione delle previste preventive comunicazioni scritte ai sindacati da parte del datore di lavoro, il giudice dichiari l'inefficacia del licenziamento per la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta adottati per individuare i lavoratori da licenziare, in applicazione della regola secondo cui l'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art. 5 della legge citata per il caso di inosservanza delle procedure di cui all'art. 4, ricorre anche nel caso di violazione della disposizione dell'art. 4, comma nono, sulla comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)