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Sez. 1, Sentenza n. 37345 del 27/09/2007 Cc. (dep. 10/10/2007) Rv. 237509 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condotte del condannato successive al riacquisto della libertà - Valutazione - Legittimità.
Stato
decisa il 2007-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237509-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato, con giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del condannato stesso alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto di risocializzazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)