Sez. U, Sentenza n. 8375 del 11/04/2006 (Rv. 588869 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato - Ambito - Accertamento del diritto all'assunzione del candidato utilmente classificato nelle procedure
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 ed ulteriormente modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998) - nel quale, per espressa previsione normativa, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla assunzione del lavoratore, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti -, l'accertamento del diritto all'assunzione del candidato utilmente classificato nelle procedure selettive compete al giudice ordinario, al quale spetta emanare l'eventuale pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che la decisione di tale controversia coinvolga la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso. Inoltre il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria va ancorato, quando la causa petendi dell'azione giudiziaria si fondi su una situazione di fatto permanente, al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Pertanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa per ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione presso un comune a seguito dell'espletamento di un concorso pubblico, con richiesta di risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento, ove l'illegittimo comportamento dell'amministrazione comunale si sia protratto oltre il 30 giugno 1998. (Nella specie l'ente, con lettera dell'agosto 1998, aveva comunicato che la situazione era ancora all'esame degli organi competenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)