Sez. 1, Sentenza n. 929 del 07/02/1984 (Rv. 433131 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - ACCORDO GATT - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO - NOZIONE - IMPORTAZIONE DI COTONE "SODO" - TRATTAMENTO FISCALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - ACCORDO GATT - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO - NOZIONE - IMPORTAZIONE DI COTONE "SODO" - TRATTAMENTO FISCALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il principio della parità di trattamento tributario fra prodotti di consumo nazionali e prodotti importati da altri stati contraenti, sancito dall'art. 3 n. 2 (poi divenuto art. 4) dell'accordo GATT di Ginevra del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), deve essere inteso in senso globale, come uguaglianza del complessivo carico fiscale che, indipendentemente dalla identità o diversità della singola imposta o della singola aliquota, grava, nell'insieme, sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero, in guisa da realizzare per entrambi, nel risultato finale, una uguaglianza sostanziale di trattamento tributario. Pertanto, con riguardo all'importazione di cotone "sodo", il trattamento fiscale dell'importazione medesima, a prescindere dai Tributi che il prodotto estero abbia già scontato nel Paese di provenienza, deve essere valutato prendendo in considerazione il similare prodotto nazionale, cioè il cotone depurato dal seme, ed il costo finale di quest'ultimo, come risulta dalle varie tasse ed imposizioni interne che si scontano lungo l'intero ciclo economico, a partire dalla fase inerente alla trasformazione del cotone in seme, avendo riguardo alla normalità delle operazioni economiche secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. (V 1317/79, mass n 397583; (V 3923/76, mass n 382595; (V 10/75, mass nn 373107 e 373108).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)