Sez. 5, Sentenza n. 9155 del 07/07/2000 (Rv. 538344 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE | Diritti per servizi amministrativi - Riscossione su importazioni di olio greggio proveniente da paesi estranei alla Comunità Europea - Legittimità - Contrasto con gli artt. 2 e 3, n. 2, dell'accordo GATT - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE
La riscossione dei diritti per servizi amministrativi (d.s.a.) - istituiti con legge 15 giugno 1950 n. 330 ed aboliti con la legge 24 giugno 1971 n. 447, con effetto retroattivo dal 1° luglio 1968, per le merci provenienti dai paesi della CEE, ed ai quali devesi riconoscere natura di tributi doganali - sulle importazioni di olio greggio da paesi estranei all'area della Comunità Europea è legittima, non figurando l'olio greggio tra i prodotti contenuti nella lista XXVII, approvata con il protocollo di Annecy, e non rientrando, quindi, tra le merci interessate dal divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti od imposte percepite all'importazione o in occasione dell'importazione di cui all'art. 2 dell'accordo GATT sulle tariffe doganali, riguardando tale divieto le sole merci specificamente incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo. Nè la riscossione di detto tributo ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma secondo, (successivamente divenuto quarto) del citato accordo GATT non stabilendo detta norma divieti o limiti in riferimento a singoli tributi, ma vietando soltanto un trattamento complessivo di diritto fiscale interno per i prodotti importati superiore a quello stabilito per i prodotti nazionali similari. Pertanto, l'art. 3, n. 2, dell'accordo GATT non può essere invocato per denunciare esclusivamente la divergenza col sistema, introdotto dall'accordo stesso, di un singolo tributo, avulso dalla ricostruzione del regime tributario globale.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)