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Sez. 1, Sentenza n. 28555 del 04/06/2001 Ud. (dep. 13/07/2001) Rv. 219806 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Art. 624 bis cod. proc. pen. - Cessazione delle misure cautelari disposta dalla Cassazione in caso di annullamento - Interpretazione della norma - Ipotesi di applicabilità - Annullamento in cassazione della sentenza di appello - Dovere della Corte di ordinare la cessazione delle misure cautelari - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219806-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari, la disposizioni di cui all'art. 624 bis cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 6 della Legge 26/03/2001 n. 128), secondo la quale la Corte di Cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di appello, dispone la cessazione delle misure cautelari, deve essere intesa nel senso che la caducazione della misura opera soltanto quando questa sia stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna in appello, a norma del comma 2 ter dell'art. 275 cod. proc. pen., e non anche nei casi in cui la misura sia stata emessa nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)