Sez. 1, Sentenza n. 46554 del 27/10/2005 Cc. (dep. 20/12/2005) Rv. 232964 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio - Caducazione automatica della misura cautelare personale - Casi.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, quando questa è stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in appello e per i motivi specificati all'art. 275, comma secondo ter, cod. proc. pen., cioè quando si tratta di una misura obbligatoriamente disposta dal giudice di secondo grado; invece, quando il provvedimento cautelare è adottato per un'ordinaria valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari previste dagli artt. 274 e 275, comma primo bis, cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio non esclude l'esistenza di un idoneo titolo giustificativo della misura cautelare e non ne consegue l'automatica declaratoria di inefficacia della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)