Sez. 1, Sentenza n. 29679 del 13/06/2001 Ud. (dep. 25/07/2001) Rv. 219890 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza di appello - Caducazione automatica della misura cautelare personale - Casi - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, a norma dell'art. 624-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128, soltanto quando essa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2-ter, stesso codice, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c)- della citata legge n. 128 del 2001.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 bis CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 6, Legge 26/03/2001 num. 128 all. C art. 14 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)