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Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 01/02/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221113 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Cessazione delle misure cautelari disposta dalla Cassazione in caso di annullamento - Annullamento della sentenza di appello con rinvio - Cessazione della misura - Automaticità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221113-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art.624 bis cod.proc.pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n.128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art.624 bis cod.proc.pen. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art.626 e, soprattutto, del comma 2 dell'art.303 cod.pro.pen., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione "decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)