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Sez. L, Sentenza n. 9897 del 06/10/1998 (Rv. 519466 - 01)

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Scissione di società - Totale o parziale - Trasferimento di azienda (art. 2112 cod. civ.) - Ammissibilità - Sussistenza dei presupposti dello specifico fenomeno giuridico - Necessità - Fattispecie relativa a scissione parziale con conseguente assunzione di solo parte dei dipendenti da parte della nuova società, e prosecuzione della attività in via ridotta, da parte della società oggetto di scissione.
Stato
decisa il 1998-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519466-01

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

Nel caso di scissione totale o parziale di società a norma degli artt. 2504 septies e seguenti cod. civ., può verificarsi o meno un trasferimento di azienda dalla società soggetta a scissione alla società, o ad una delle società, cui sia trasferito il patrimonio, o una sua parte, della società scissa, e deve quindi verificarsi, con riferimento alle modalità specifiche dell'operazione e sulla base dei principi applicabili nella materia, se si sia verificato un mutamento di titolarità dell'azienda (o di suo ramo autonomo), permanendo inalterata la sua struttura organica. (Nella specie, solo una parte dei dipendenti della società oggetto di scissione parziale era stata assunta dalla diversa società di nuova costituzione destinataria di parte del patrimonio; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, accertato che la società oggetto di scissione parziale aveva continuato ad espletare - sia pure in diversa località e ad un livello ridotto - la sua attività avvalendosi della relativa organizzazione, aveva rigettato la domanda dei dipendenti non transitati alle dipendenze della nuova società di riconoscimento del loro diritto al passaggio alle dipendenze della medesima società a norma dell'art. 2112 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2504 septies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)