Sez. 1, Ordinanza n. 19782 del 11/04/2006 Cc. (dep. 09/06/2006) Rv. 233881 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento per fini terapeutici del tossicodipendente - Sindacabilità da parte del Tribunale di Sorveglianza del programma terapeutico - Valutazione finalistica - Necessità anche prima della modifica introdotta con la L. n.49 del 2006.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova per fini terapeutici, per l'espresso richiamo dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alle norme dell'ordinamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza, ai fini della concessione del beneficio, è tenuto a verificare, oltre che l'attualità dello stato di tossicodipendenza e l'esecuzione di un idoneo programma di recupero terapeutico, anche la sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole, ossia l'idoneità della misura ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità del condannato, ancorato ad elementi oggettivamente sintomatici. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio trova applicazione anche in relazione a casi verificatisi prima della riforma introdotta con il D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 convertito nella L. 21 febbraio 2006 n. 49).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)