Sez. 1, Sentenza n. 1292 del 03/03/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210338 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova per fini terapeutici - Sindacabilità del programma terapeutico da parte del tribunale di sorveglianza - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova per fini terapeutici, previsto dall'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), spetta al Tribunale di sorveglianza il compito di verificare l'idoneità del programma terapeutico proposto, ancorché questa risulti attestata da una struttura sanitaria pubblica, il cui parere non può vincolare il giudice, che è soggetto soltanto alla legge. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto l'inidoneità del programma in relazione all'esperienza derivante dal fallimento di un precedente tentativo di inserimento del condannato in una comunità e alle sue difficoltà di superamento di una prolungata tossicodipendenza).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)