Sez. 2, Sentenza n. 5567 del 14/10/1988 (Rv. 460129 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICA DI SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA E DI PRECETTO - INVITO AD OPERARE LA COMPENSAZIONE CON UN CREDITO VANTATO DAL SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICA DI SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA E DI PRECETTO - INVITO AD OPERARE LA COMPENSAZIONE CON UN CREDITO VANTATO DAL SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*
Il comportamento della parte soccombente che, all'atto della notifica della sentenza di primo grado dichiarata provvisoriamente esecutiva e del pedissequo precetto intimato per il pagamento delle somme dovute a termini della sentenza medesima, abbia invitato la controparte ad operare la compensazione del credito fatto valere con il citato atto di precetto con la maggiore somma della quale essa sia creditrice ed a restituire la differenza, non può assumere l'univoco significato di una libera, totale e incondizionata accettazione del decisum e quindi di una acquiescenza preclusiva, ex art. 329 cod. proc. civ., del diritto di impugnazione trattandosi di comportamento ispirato alla finalità di evitare l'esecuzione intimata con l'atto di precetto. (nella specie accompagnato dalla riserva di tutelare i propri diritti e quindi anche quello di proporre impugnazione nei termini e nei modi di legge). (V 6316/83, mass n 431062; (V 1330/77, mass n 385039).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)