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Sez. 3, Sentenza n. 19747 del 27/09/2011 (Rv. 619482 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Notifica di sentenza provvisoriamente esecutiva e di precetto - Invito ad operare la compensazione con un credito vanatato dal soccombente - Acquiescenza preclusiva del diritto impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619482-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

Il comportamento della parte soccombente che, all'atto della notifica della sentenza di primo grado dichiarata provvisoriamente esecutiva e del pedissequo precetto intimato per il pagamento delle somme dovute a termini della sentenza medesima, abbia invitato la controparte ad operare la compensazione del credito fatto valere mediante il citato atto di precetto con la maggiore somma della quale essa sia creditrice ed a restituire la differenza, non può assumere l'univoco significato di una libera, totale e incondizionata accettazione del "decisum" e quindi di una acquiescenza preclusiva, ex art. 329 cod. proc. civ., del diritto di impugnazione, trattandosi di comportamento ispirato alla finalità di evitare l'esecuzione intimata con l'atto di precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)