Sez. 3, Sentenza n. 8077 del 31/03/2007 (Rv. 598473 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Locazione per esigenze abitative - Durata quadriennale - Validità della clausola di durata - Onere di allegazione e prova.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
Il principio generale che governa il regime delle locazioni è quello della normale durata quadriennale della locazione abitativa; la norma derogatrice che consente una durata minore costituisce, pertanto, un'eccezione. Ne consegue che, in quanto tale, non solo deve essere espressamente pattuita, ma deve essere anche espressamente giustificata; con l'ulteriore conseguenza che sulla parte interessata grava un onere di allegazione e prova sia di detta clausola che della ragione di deroga delle norme sulla durata legale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)