Sez. 3, Sentenza n. 5233 del 15/03/2004 (Rv. 571138 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Durata inferiore al quadriennio - Disciplina applicabile - Transitorietà delle esigenze abitative - Condizioni - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, la mera indicazione di una durata inferiore al quadriennio, senza che risulti altrimenti esplicitata l'esigenza abitativa da soddisfare, non è di per sè idonea a far ricadere il contratto tra le locazioni per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio e di lavoro, né tra quelle per esigenze abitative non stabili e primarie, rimanendo invece essa assoggettata alla disciplina di cui al Capo primo del Titolo primo della Legge n. 392 del 1978 (c.d. dell'equo canone).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)