Sez. 3, Sentenza n. 15627 del 26/07/2005 (Rv. 583426 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Natura transitoria delle esigenze abitative del conduttore - Accertamento - Criteri - Carenza del requisito - Conseguenze - Nullità della clausola sulla durata del contratto - Applicabilità della durata minima legalmente prevista per i contratti ordinari - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
Con riferimento alla disciplina contenuta nella legge 27 luglio 1978, n. 392 l'espressione "esigenze abitative di natura transitoria" desumibile dagli artt. 1, secondo comma, e 26 della stessa legge precedentemente vigenti non andava riferita al requisito della temporaneità ovvero non poteva essere intesa come transitorietà "pura e semplice", né desumersi dalla durata convenuta per un periodo inferiore a quattro anni, ma dipendeva esclusivamente dalla natura dell'esigenza abitativa del locatario, sicché se si trattava di esigenze di abitazione primaria e normale, sia pure limitata nel tempo, alla locazione destinata a soddisfare detta esigenza era applicabile la durata legale quadriennale prevista dal citato art. 1.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)