Sez. 5 - , Sentenza n. 36391 del 15/07/2019 Cc. (dep. 23/08/2019) Rv. 276906 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Potere di integrazione del giudice del riesame - Limiti - Motivazione mancante sulla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale - Potere di integrazione - Insussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di misure cautelari personali, alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante, anche in relazione ai gravi indizi di sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, alla cui esclusione l'indagato abbia interesse per gli effetti che ne derivano in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata. (Fattispecie in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nella quale il tribunale del riesame aveva rimediato con propria motivazione alla motivazione mancante, e non soltanto insufficiente, del giudice per le indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)