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Sez. L, Sentenza n. 2019 del 25/02/1988 (Rv. 457890 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONDONO PREVIDENZIALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI OGNI ALTRO ONERE ACCESSORIO - PORTATA - ESTINZIONE PRIMA DEL 15 MARZO 1980 DEI DEBITI RELATIVI A PERIODI DI PAGA ANTERIORI AL 31 DICEMBRE 1979 - PRETESA DI RESTITUZIONE DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLE SANZIONI CIVILI O DI IMPUTAZIONE DELLO STESSO AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DI ALTRI POSIZIONI DEBITORIE - INAMMISSIBILITÀ - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DEBITORI ANCORA INADEMPIENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457890-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONDONO PREVIDENZIALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI OGNI ALTRO ONERE ACCESSORIO - PORTATA - ESTINZIONE PRIMA DEL 15 MARZO 1980 DEI DEBITI RELATIVI A PERIODI DI PAGA ANTERIORI AL 31 DICEMBRE 1979 - PRETESA DI RESTITUZIONE DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLE SANZIONI CIVILI O DI IMPUTAZIONE DELLO STESSO AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DI ALTRI POSIZIONI DEBITORIE - INAMMISSIBILITÀ - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DEBITORI ANCORA INADEMPIENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*

L'art. 23 quater del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente il condono delle sanzioni amministrative e di ogni altro Onere accessorio - escluse le spese di giudizio - in favore dei datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, abbiano regolarizzato, mediante versamento dei contributi in unica soluzione, la propria posizione debitoria relativa a periodi fino al 31 dicembre 1979) è stato introdotto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dello stesso giorno) e, pertanto, in Mancanza di espressa previsione di retroattività, è applicabile ex nunc dalla data (15 marzo 1980) di entrata in vigore di detta legge. Ne consegue che il datore di lavoro, il quale, prima di tale data, abbia estinto una propria posizione debitoria relativa a periodi di paga anteriori al 31 dicembre 1979, versando in una unica soluzione i relativi contributi e l'importo delle sanzioni civili nella misura ridottagli dall'i.N.P.S., non può successivamente pretendere la restituzione dell'importo corrispondente alle sanzioni civili o l'imputazione dello stesso ai fini della regolarizzazione, ai sensi della norma citata, di altre sue posizioni debitorie, senza che la conseguente diversità di trattamento nei confronti dei debitori ancora inadempienti - la quale è suffragata anche dalla previsione del secondo comma dello stesso articolo e dalle finalità perseguite dal legislatore mediante l'adozione dello strumento del condono - renda la norma lesiva del principio costituzionale di uguaglianza. (V 4265/87, mass n 453017; (V 6179/86, mass n 448453; (V 4701/86, mass n 447417).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 77, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)