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Sez. U, Sentenza n. 1962 del 20/06/1972 (Rv. 359078 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISTANZE FISSATE DA REGOLAMENTI LOCALI INTEGRATIVI DEL COD CIVILE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - INDAGINE SULLA LEGITTIMITA DEL REGOLAMENTO - ESTENSIONE - SULL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359078-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISTANZE FISSATE DA REGOLAMENTI LOCALI INTEGRATIVI DEL COD CIVILE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - INDAGINE SULLA LEGITTIMITA DEL REGOLAMENTO - ESTENSIONE - SULL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO - INCLUSIONE.*

La causa avente per oggetto la controversia tra privati circa il diritto all'osservanza delle distanze stabilite da un regolamento locale (con norme le quali, essendo integrative di quelle dell'art 873 cod civ, attribuiscono ai proprietari dei fondi confinanti diritti soggettivi perfetti, la cui tutela, in caso di violazione, spetta al giudice ordinario, al quale il danneggiato puo rivolgersi per ottenere la riduzione in pristino a norma dell'art 872 cod civ) e devoluta, a norma dell'art 2 della legge del 1865 sul contenzioso amministrativo, al giudice ordinario, ancorche il detto regolamento sia un atto emanato dall'autorita amministrativa, essendo egli tenuto a farne applicazione in quanto lo riconosca legittimo (art 5 stessa legge). A questo fine l'indagine incidenter tantum sulla legittimita si estenda ai presupposti di validita del regolamento ed alla legittimita degli Atti che ne condizionano l'efficacia, tra i quali e quello di approvazione da parte dell'autorita tutoria. (V 1564'70, mass n 347445; 1185'70, mass n 346801).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)