Sez. 3, Sentenza n. 633 del 31/01/1986 (Rv. 444203 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - CITAZIONE SOTTOSCRITTA DA DIFENSORE IN VIRTÙ DI PROCURA GENERALE ALLE LITI - INIDONEITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - CITAZIONE SOTTOSCRITTA DA DIFENSORE IN VIRTÙ DI PROCURA GENERALE ALLE LITI - INIDONEITÀ.*
In tema di riscatto agrario, la volontà dell'interessato di esercitare il diritto potestativo di retratto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 può essere espressa pure con l'atto introduttivo del giudizio, sempre che esso rechi la sua sottoscrizione od il conferimento della procura speciale al difensore a margine od in calce a tale atto (sì da ricondurne il contenuto alla sfera volitiva del titolare del potere), ma non può ritenersi validamente manifestata mediante atto di citazione proposta dal difensore in virtù di una procura generale alle liti e sottoscritto soltanto da tale legale. (Conf 5436/83, mass n 430357).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)