Sez. U, Sentenza n. 21753 del 14/10/2009 (Rv. 609705 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro pubblico - Relative azioni in giudizio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Domanda di costituzione di rendita vitalizia a seguito di omesso versamento di contributi previdenziali - Qualificazione giuridica della domanda - Irrilevanza - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie patrimoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego, senza che debba distinguersi tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana dell'ente pubblico non economico datore di lavoro, non potendo ricondursi quest'ultima - sempreché sussista un collegamento non occasionale tra comportamento illegittimo e rapporto di lavoro - alla categoria delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali. Ne consegue che la domanda del dipendente (o ex dipendente) pubblico diretta alla costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, è riconducibile all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia la qualificazione giuridica attribuita alla relativa azione. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla giurisdizione per le controversie relative al pubblico impiego privatizzato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)