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Sez. L, Sentenza n. 5609 del 15/11/1985 (Rv. 442800 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - INCLUSIONE DI OGNI EMOLUMENTO FISSO E CONTINUATIVO.*
Stato
decisa il 1985-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442800-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - INCLUSIONE DI OGNI EMOLUMENTO FISSO E CONTINUATIVO.*

L'indennità di buonuscita, che i contratti collettivi, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, prevedono in favore degli agenti autoferrotramvieri i quali abbiano maturato il diritto a pensione, ha natura di corrispettivo differito, al pari di quella che gli artt. 26 e 27 del regolamento allegato a) al citato regio decreto attribuiscono al personale che non abbia maturato tale diritto; consegue che le clausole dei contratti collettivi che disciplinano il computo dell'indennità in base alla retribuzione ultima raggiunta (nella specie, l'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) debbono essere interpretate nel senso che includono in detta base retributiva ogni emolumento fisso e continuativo, con la sola esclusione di indennità derivanti da specifiche e contingenti prestazioni di servizio, attesa l'inderogabilità del criterio di omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta (ex artt. 2120 e 2121 cod. civ.), tenuto presente dalle parti stipulanti la menzionata disciplina collettiva. (Conf 5937/84, mass n 437597; (Conf 2722/84, mass n 434770; (Conf 4058/83, mass n 429017).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)