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Sez. L, Sentenza n. 40 del 08/01/1987 (Rv. 449845 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - COMPUTO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449845-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - COMPUTO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti di aziende autoferrotramviarie vanno computati, secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2121 cod. civ. applicabile anche a tale speciale rapporto di lavoro, tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo e quindi anche il compenso per lavoro straordinario che - anche se non necessariamente obbligatorio - abbia però le connotazioni della continuità, pur se desunta con valutazione ex post, e della determinabilità in relazione al tempo ed all'ordinaria retribuzione. (V 4332/84, mass n 436239; (V 3148/83, mass n 428059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)