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Sez. 2, Sentenza n. 4437 del 13/08/1985 (Rv. 441896 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUGNABILITÀ PER DIFETTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CONTRARIETÀ ALLA LEGGE O AL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - RILEVANZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441896-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUGNABILITÀ PER DIFETTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CONTRARIETÀ ALLA LEGGE O AL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - RILEVANZA - ESTENSIONE.*

L'assemblea condominiale - atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 cod. civ. - può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale. Ne consegue che le deliberazioni dell'assemblea dei condomini non sono impugnabili per difetto di Competenza bensì restano soggette all'impugnazione a norma dello art. 1137 cod. civ. soltanto per contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, nella quale contrarietà confluisce ogni possibile deviazione del potere decisionale verso la realizzazione di fini estranei alla comunità condominiale. (V 4372/74, mass n 373053; (V 740/72, mass n 356887; (V 2217/71, mass n 353014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)