Sez. 2, Sentenza n. 2217 del 09/07/1971 (Rv. 353014 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - NULLE - ANNULLABILI - DIFFERENZE - APPROVAZIONE DI UN PREVENTIVO DI SPESA SENZA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE INDIVIDUALI - VALIDITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - NULLE - ANNULLABILI - DIFFERENZE - APPROVAZIONE DI UN PREVENTIVO DI SPESA SENZA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE INDIVIDUALI - VALIDITA.*
Sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali prive dei requisiti essenziali o affette da vizi relativi alla regolarita della Costituzione della assemblea o della formazione della volonta della maggioranza prescritta, ovvero prese con riguardo ad oggetto impossibile o illecito o esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprieta esclusiva di ognuno di essi. Sono, invece, annullabili - e come tali possono essere impugnate solo ad istanza dei condomini dissenzienti o assenti - le deliberazioni affette da vizi formali, e, cioe, prese in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione della assemblea, nonche le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle viziate da incompetenza, che invadono, cioe, il campo riservato all'amministratore. Al di fuori di tali casi, le delibere assembleari non possono essere invalidate. (nella specie, e stata ritenuta non affetta da vizi la deliberazione con cui l'assemblea condominiale, approvando un preventivo di spesa, aveva indicato solo la somma globale messa in bilancio, delegando lo amministratore a comunicare ai condomini la quota di contributi a carico di ciascuno in base alle tabelle millesimali annesse al regolamento di condominio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)