Sez. 2, Sentenza n. 740 del 14/03/1972 (Rv. 356887 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - TERMINE - DIFFERENZE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - TERMINE - DIFFERENZE.*
Sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali prive dei requisiti essenziali o affette da vizi relativi alla regolarita della Costituzione dell'assemblea o della formazione della volonta della prescritta maggioranza, ovvero prese con riguardo ad oggetto impossibile o illecito o esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condominio sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprieta esclusiva di ognuno di essi. Sono invece semplicemente annullabili - e come tali possono essere impugnate solo ad istanza della minoranza condominiale dissenziente o assente - le deliberazioni affette da vizi formali, e cioe prese in violazione di prescrizioni legali convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, nonche le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle viziate da incompetenza, che invadono cioe il campo riservato all'amministratore, le quali devono essere impugnate, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. (V 1865'68, mass n 333829; 181'67, mass n 325898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 com. 3, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)