Sez. 1, Sentenza n. 8337 del 20/05/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155243 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA NECESSITÀ DI "SPECIALI INDAGINI" - DISCREZIONALITÀ DEL P.M. - CONSEGUENZE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA NECESSITÀ DI "SPECIALI INDAGINI" - DISCREZIONALITÀ DEL P.M. - CONSEGUENZE.*
Il giudizio direttissimo, effettuato ai sensi dell'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497, è un giudizio direttissimo atipico, perché la valutazione circa la necessità di procedere ad indagine e la loro specialità è rimessa al procuratore della Repubblica, salvo il potere del giudice, a chiusura del dibattimento, di disporre che si proceda ad istruzione formale, ex art. 504 cod. proc. pen.. (V. Mass. 152852 sulla natura del giudizio direttissimo in materia - con giurisprudenza costante; sulla ultima parte della presente massima V. Mass. 138852; V. Mass. 135432).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)