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Sez. 1, Sentenza n. 3357 del 17/12/1976 Ud. (dep. 02/03/1977) Rv. 135432 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA NON NECESSARIETA DI 'SPECIALI INDAGINÌ - DISCREZIONALITA DEL PM - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135432-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA NON NECESSARIETA DI 'SPECIALI INDAGINÌ - DISCREZIONALITA DEL PM - CONSEGUENZE.*

La valutazione relativa alla necessita di procedere ad indagini e di stabilire la loro 'specialità agli effetti del giudizio direttissimo (art 502 cod proc pen) e rimessa al potere discrezionale del PM il quale compie al riguardo una sommaria, insindacabile delibazione: pertanto, il giudice, se, a chiusura del dibattimento, accerti la necessita di piu approfondite indagini, dovra, a norma dell'art 504 comma primo, cod proc pen, rimettere gli Atti non gia al PM, essendo stato il procedimento direttissimo validamente introdotto, bensi al giudice istruttore, perche proceda ad istruzione formale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)