Sez. U, Sentenza n. 3451 del 08/06/1985 (Rv. 441105 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE ASSUNTE DALLA P.A. CON CONTRATTO PRIVATISTICO - DISCIPLINA APPLICABILE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI PARTICOLARI PROCEDURE CONTABILI PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI SPESA - RILEVANZA - LIMITI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE ASSUNTE DALLA P.A. CON CONTRATTO PRIVATISTICO - DISCIPLINA APPLICABILE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI PARTICOLARI PROCEDURE CONTABILI PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI SPESA - RILEVANZA - LIMITI.*
Lo stato e gli altri enti pubblici, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte con contratto privatistico, sono soggetti alla comune disciplina civilistica, con la conseguenza che, ove rimangano inadempienti alla pattuita data di scadenza dei debiti medesimi (la quale ne determina l'esigibilità), restano tenuti alla corresponsione degli interessi, nonché esposti alle azioni accordate al creditore dall'indicata normativa civilistica (ivi incluse quella di condanna all'adempimento e quella di risoluzione del contratto per inadempimento). Tale tutela del creditore non viene sacrificata per il solo fatto che i predetti debitori debbano osservare particolari procedure contabili per l'emissione degli ordini di spesa, il quale può spiegare rilievo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1218 cod. civ., e, cioè, quale ragione di esonero dalla responsabilità per l'inadempimento ove i debitori medesimi ne deducano e dimostrino la non imputabilità, per essersi adeguatamente attivati nel promuovere e gestire le indicate procedure al fine di osservare i termini di pagamento contrattualmente fissati. (V 4330/82, mass n 422304; (V 384/80, mass n 403766).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1453, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)