Sez. 3, Sentenza n. 3934 del 01/07/1985 (Rv. 441505 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE ASSUNTE CON CONTRATTO PRIVATISTICO DALLO STATO E DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - DISCIPLINA APPLICABILE IN CASO DI INADEMPIENZA O RITARDO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE ASSUNTE CON CONTRATTO PRIVATISTICO DALLO STATO E DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - DISCIPLINA APPLICABILE IN CASO DI INADEMPIENZA O RITARDO.*
Lo stato e gli altri enti pubblici, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte con contratto privatistico (nella specie, di locazione), sono soggetti alla comune disciplina civilistica, con la conseguenza che, ove rimangano inadempienti alla pattuita data di scadenza dei debiti medesimi (la quale ne determina l'esigibilità), sono tenuti alla corresponsione degli interessi ed esposti alle azioni accordate al creditore dall'indicata normativa civilistica. Tale tutela del creditore (mirante, nella specie, alla risoluzione del contratto per inadempimento) non viene meno per il solo fatto che i predetti debitori debbano osservare particolari procedure contabili per l'emissione degli ordini di spesa, in quanto le norme sulla contabilità generale dello stato, ove non richiamate nel contratto, non incidono sulla scadenza delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla P.a., mentre detta necessità può spiegare rilievo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1218 cod. civ., e, cioè, quale ragione di esonero dalla responsabilità per l'inadempimento ove i debitori medesimi ne deducano e dimostrino la non imputabilità, per essersi adeguatamente attivati nel promuovere e gestire le indicate procedure al fine di osservare i termini di pagamento contrattualmente fissati. (V 4330/82, mass n 422304; (V 384/80, mass n 403766; (Conf 3451/85, mass n 441105).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1453, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)