Sez. L, Sentenza n. 1157 del 04/02/1998 (Rv. 512234 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Esercizio di fatto dell'attività giornalistica per mancanza di iscrizione all'albo - Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Applicabilità - Sopravvenuta iscrizione ed instaurazione di un contratto valido - Continuità ed unicità del rapporto ai fini della progressione nella carriera - Sussistenza.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, ma dalla violazione della norma imperativa di cui all'art. 45 della legge 3 febbraio 1963 n.69, non produce effetto - secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ.- per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione. In caso di sopravvenuta iscrizione del lavoratore all'albo professionale ed instaurazione di un contratto valido, non viene meno la continuità ed unicità del rapporto ai fini della progressione in carriera, perché sino al verificarsi di tale evento la nullità inficiante l'originario contratto non ha avuto, in conseguenza dell'esecuzione del contratto stesso, effetto alcuno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)