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Sez. 1, Sentenza n. 690 del 14/01/2005 (Rv. 578886 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Individuazione dell'oggetto - Riferimento all'oggettiva situazione di contrasto composto - Fondamento - Fattispecie relativa a contratto bancario di locazione di una cassetta di sicurezza.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578886-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacchè la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che, in mancanza di specifiche limitazioni, l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti si estendeva a tutti i diritti scaturenti dal rapporto di locazione della cassetta di sicurezza, ivi compresa l'obbligazione per la responsabilità della banca derivante dal comportamento di un suo dipendente, accertato solo in un momento successivo alla stipulazione della transazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)