Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 26/03/1996 (Rv. 496578 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, opposto dal fallito anteriormente al fallimento - Inefficacia nei confronti della massa - Inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, opposto dal fallito prima dell'inizio della procedura concorsuale, non è né nullo né annullabile, ben potendo mantenere validità nei confronti dell'ingiunto dopo la fine della procedura concorsuale, ma integra una situazione estranea al concorso fallimentare e come tale priva di effetti nei confronti della massa passiva dei concorrenti. All'inefficacia del decreto nei confronti della massa consegue altresì l'inefficacia (inopponibilità) dell'ipoteca giudiziale iscritta, e ciò in quanto il titolo provvisorio, in virtù del quale la garanzia reale era stata iscritta, non è più suscettibile di diventare definitivo nei confronti della massa stessa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)