Sez. 1, Sentenza n. 7221 del 23/07/1998 (Rv. 517425 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Fallimento del debitore opponente - Dichiarato nelle more del giudizio di opposizione - Opponibilità al fallimento del decreto e della conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto (nonché dell'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso) non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare (norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica) per l'impugnazione di un eventuale provvedimento non definitivo da parte del curatore che non intenda ammettere il credito da esso risultante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)