Sez. 4, Sentenza n. 14175 del 08/11/2005 Ud. (dep. 21/04/2006) Rv. 233949 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Art. 72 d.P.R. n.547 del 1955 - Applicabilità - Ambito.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 547 del 1955 - che prevede che gli organi pericolosi delle macchine devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con i congegni di messa in moto e di movimento della macchina - intende evitare il rischio che chiunque, addetto o non alle macchine, dipendente o estraneo, per qualunque motivo, possa venire a contatto con le parti pericolose del congegno e riportare danni: la norma dunque non ha come specifico destinatario l'operaio addetto, ma è rivolta alla tutela di chiunque.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)