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Sez. 4, Sentenza n. 43168 del 17/06/2014 Ud. (dep. 15/10/2014) Rv. 260947 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Tutela del terzo estraneo all'organizzazione dei lavori - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260947-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all'"extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo. (Fattispecie, nella quale l'imputato, nella qualità di responsabile per la sicurezza, è stato ritenuto colpevole della morte di un minore, che, introdottosi con degli amici in un cantiere edile, salito su un solaio, precipitava al suolo attraverso un lucernaio rimasto aperto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 1, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)