Sez. 4 - , Sentenza n. 51142 del 12/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 277880 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – Persona offesa diversa dal lavoratore – Configurabilità della circostanza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre che l'evento realizzatosi concretizzi il rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, con la conseguenza che ove la persona offesa dal reato non sia un lavoratore ma un terzo, la circostanza è ravvisabile solo se la regola prevenzionistica sia dettata a tutela di qualsiasi soggetto che entri in contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione e non anche quando la regola prevenzionistica sia posta a beneficio precipuo del lavoratore. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la circostanza aggravante in questione in relazione all'infortunio occorso a un vigile del fuoco durante un intervento volto a domare un incendio di sterpaglie, perché folgorato da un conduttore della linea elettrica sganciatosi da un palo, in conseguenza dell'omessa manutenzione della linea elettrica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64 lett. C, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)