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Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep. 13/05/2008) Rv. 239875 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Abbandono di rifiuti - Da parte di imprenditore di fatto - Configurabilità del reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239875-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006), per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)